Organizzazione di Volontariato per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari
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Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e di registro in quanto trattasi di ONLUS da iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS ai sensi del II D.lgs. 105 del 2018 art. 82 C.3 e 5 (per gli atti modificativi di adeguamento al Terzo Settore).
ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
È costituita, nel rispetto del codice civile e conformemente alla Carta Costituzionale, l’organizzazione di volontariato denominata ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E AIUTO ALIMENTARE “Sergio Monopoli” O.D.V. in sigla A.L.MA.C. O.D.V.
Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e, fino all’attuazione e in quanto compatibile dal DLGS n. 460/1997 per le onlus.
L’organizzazione di volontariato ha la sede legale in via Savioli, 10 nel comune di Rovereto e opera prevalentemente nella Provincia di Trento. Eventuali variazioni dell’indirizzo civico della sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
ART. 2 – SCOPI E FINALITA’
L’organizzazione di volontariato persegue senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati tramite i propri rappresentanti con lo scopo di:
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117.
e) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117. L’aiuto alimentare o anche di sostegno in denaro, potrà essere gestito anche con contabilità separata da rendicontare e confluire nella contabilità generale.
In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:
ART. 3 – ASSOCIATI
Sono soci le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell’associazione.
La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell’interessato/a. E’ deliberata dal consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolta. E’ comunicata all’interessato/a ed annotata nel libro degli associati.
Il Presidente può deliberare l’ammissione con riserva di ratifica del direttivo nella prossima riunione.
Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.
Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati entro 60 giorni.
La qualifica di associato è mantenuta con il pagamento della quota annuale.
Gli associati hanno il diritto di:
Gli associati hanno il dovere di:
La qualifica di associato si perde per:
ART. 4 SOCI ONORARI, SOSTENITORI, EMERITI
Acquisiscono la qualifica di soci onorari le persone fisiche, le associazioni o altri enti alle quali si riconoscono particolari meriti per servizi prestati nell’ambito cardiologico e sociale; deve essere proposta dal Presidente e approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
Acquisiscono la qualifica automatica di soci sostenitori coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura.
Soci onorari, sostenitori ed emeriti non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea e per l’elezione degli organi sociali, a meno che non siano già soci ordinari.
ART. 5 VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI
L’organizzazione di volontariato si avvale di volontari, compresi tutti i membri degli organi sociali, che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’organo di controllo può essere costituito da non soci, allo stesso può essere riconosciuto un compenso.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.
L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
ART. 6 ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea degli associati è l’organo sovrano e deliberante.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di prima e di seconda convocazione
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’organizzazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La modifica dello statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell’organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera
con la maggioranza di almeno il 30% dei soci aventi diritto al voto.
Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano. E il loro numero è escluso da quorum.
L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea straordinaria:
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
ART. 8
Il Patrimonio dell’ente è costituito dalle quote di iscrizione dei soci, da donazioni, eredità. Legati. Sussidi, contributi e quant’altro pervenuto all’Associazione per i suoi scopi. Il patrimonio e altresì, costituito da rimborsi derivanti da convenzioni e da entrate da attività commerciale e produttiva marginale.
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN).
Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine, Borgo Valsugana, Tione, Trento, Rovereto, Arco.
L’associazione può anche istituire una sede operativa ed amministrativa in Provincia di Trento su delibera del Direttivo.
ART. 10
Il Consiglio Direttivo, per il periodo in cui resta in carica, può eleggere un Comitato Scientifico, composto sia da associati che da non associati. Il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero un altro membro del Consiglio Direttivo da questi delegato, è componente di diritto del Comitato Scientifico. La qualifica di Consigliere è incompatibile con quella del membro del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico svolge funzioni di consulenza, di studio e di ricerca in materia di patologie cardiovascolari secondo gli scopi ed i fini dell’Associazione ed inoltre collabora all’organizzazione di eventi e manifestazioni promosse dall’Associazione stessa per gli scopi statutari.
Art- 11
L’Assemblea generale statuirà, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, sulla liquidazione e sull’erogazione il residuo attivo netto ad organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare.
ART. 12
Le copie degli atti e delle delibere sottoscritte dal Presidente e dal segretario fanno piena fede di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento sottoscrive il Vice presidente o, in ogni caso, il Presidente dell’Assemblea.