Organizzazione di Volontariato per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari

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STATUTO

Statuto

STATUTO

DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E AIUTO ALIMENTARE “Sergio Monopoli” O.D.V.

in sigla A.L.Ma.C. O.D.V.

 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e di registro in quanto trattasi di ONLUS da iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS ai sensi del II D.lgs. 105 del 2018 art. 82 C.3 e 5 (per gli atti modificativi di adeguamento al Terzo Settore).

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita, nel rispetto del codice civile e conformemente alla Carta Costituzionale, l’organizzazione di volontariato denominata ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI  E AIUTO ALIMENTARE  “Sergio Monopoli” O.D.V. in sigla  A.L.MA.C. O.D.V.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e, fino all’attuazione e in quanto compatibile dal DLGS n. 460/1997 per le onlus.

L’organizzazione di volontariato ha la sede legale in via Savioli, 10 nel comune di Rovereto e opera prevalentemente nella Provincia di Trento. Eventuali variazioni dell’indirizzo civico della sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

ART. 2 – SCOPI E FINALITA’

L’organizzazione di volontariato persegue senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati tramite i propri rappresentanti con lo scopo di:

  •  favorire l’aggregazione dei pazienti cardiopatici, i loro familiari e quanti sensibili alla prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari in associazioni territoriali attraverso l’interscambio culturale e la formazione in settori specifici;·
  • elaborare, promuovere e sostenere iniziative e progetti volti alla tutela dei diritti del cardiopatico, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, al sostegno della ricerca scientifica e a quanto necessario per la riabilitazione dei cardiopatici, alla lotta alla morte improvvisa;·
  • coordinare le associazioni aderenti e le loro attività svolte territorialmente, attivare iniziative e protocolli comuni;
  • favorire la nascita di ODV locali e la formazione di coordinamenti territoriali, con il compito di rappresentanza dei pazienti con gli enti territoriali preposti;·
  • favorire la diffusione mediatica, attraverso il proprio sito web, delle proprie attività e dei propri associati;  ·
  • favorire alleanze e collaborazioni con enti ed organizzazioni istituzionali, associazioni scientifiche, aziende sia pubbliche che private, altre associazioni sia nazionali che estere finalizzate a progetti affini di formazione e/o ricerca.

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

a)    interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b)    interventi e prestazioni sanitarie;

c)     educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d)     organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117.

e)     beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.  L’aiuto alimentare o anche di sostegno in denaro, potrà essere gestito anche con contabilità separata da rendicontare e confluire nella contabilità generale.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

  1. Realizzare la prevenzione a 360° ad iniziare dall’età scolare;
  2. Migliorare le cure delle malattie cardiovascolari;
  3. Promuovere la ricerca e l’aggiornamento;
  4. Lottare contro la morte improvvisa.
  5. Promuovere la partecipazione ad attività di volontariato da svolgere nei reparti di cardiologia per fornire sostegno morale agli ammalati ed ai loro famigliari;
  6. Organizzare attività ricreative e culturali per soci e non soci;
  7. Organizzare corsi di formazione di rianimazione cardiopolmonare e corsi di abilitazione all’uso del defibrillatore per personale non sanitario;
  8. Coordinarsi con tutti gli enti, persone ed associazioni del settore;
  9. Sostenere i nuclei familiari che vengono a trovarsi in difficoltà economica e/o sanitaria per situazioni contingenti;
  10. Sensibilizzare in ambito locale sulle problematiche relative alle persone svantaggiate ed accompagnarle nel percorso nell’uscire dalla situazione temporanea di difficoltà economica attraverso il collegamento e la collaborazione con Enti e associazioni che perseguono finalità di promozione sociale e di benessere familiare per il superamento della condizioni di povertà e la riappropriazione di dignità personale;
  11. Sostenere le persone in disagio psicologico ed accompagnarle nel recupero dei rapporti interpersonali;
  12. Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata, ma comunque collegata con quelle precedenti purché coerente con le finalità istituzionali; collaborare con altre associazioni locali operanti nei settori della solidarietà sociale con Enti ed istituzioni competenti in materia anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa;

 

ART. 3 – ASSOCIATI

Sono soci le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell’associazione.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell’interessato/a. E’ deliberata dal consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolta. E’ comunicata all’interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

Il Presidente può deliberare l’ammissione con riserva di ratifica del direttivo nella prossima riunione.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati entro 60 giorni.

La qualifica di associato è mantenuta con il pagamento della quota annuale.

Gli associati hanno il diritto di:

  • esercitare il diritto di voto in assemblea;
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e potervi partecipare;
  • controllare l’andamento dell’organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
  • consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo;

Gli associati hanno il dovere di:

  • osservare le norme interne dell’organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

 

La qualifica di associato si perde per:

  • dimissioni con effetto allo scadere dell’anno;
  • mancato pagamento della quota sociale per 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale;
  • esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’organizzazione. L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all’interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 60 giorni.

 

ART. 4 SOCI ONORARI, SOSTENITORI, EMERITI

Acquisiscono la qualifica di soci onorari le persone fisiche, le associazioni o altri enti alle quali si riconoscono particolari meriti per servizi prestati nell’ambito cardiologico e sociale; deve essere proposta dal Presidente e approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Acquisiscono la qualifica automatica di soci sostenitori coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura.

Soci onorari, sostenitori ed emeriti non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea e per l’elezione degli organi sociali, a meno che non siano già soci ordinari.

ART. 5 VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI

L’organizzazione di volontariato si avvale di volontari, compresi tutti i membri degli organi sociali, che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’organo di controllo può essere costituito da non soci, allo stesso può essere riconosciuto un compenso.

  • A) Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  • B) Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
  • c) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
  • D) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo e di revisione;

 

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’assemblea degli associati è l’organo sovrano e deliberante.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio  ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di prima e di seconda convocazione

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’organizzazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell’organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera

con la maggioranza di almeno il 30% dei soci aventi diritto al voto.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano. E il loro numero è escluso da quorum.

L’Assemblea ordinaria:

  • elegge e revoca tra gli associati e i membri rappresentanti delle associazioni i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
  • approva il programma delle attività;
  • approva il bilancio di esercizio dell’anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e comprensivo della relazione di missione;
  • approva il bilancio preventivo;
  • approva l’eventuale bilancio sociale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
  • approva l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • approva l’ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
  • ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • nomina i componenti dell’Organo di controllo e del Collegio dei probiviri quando previsto.

 

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’organizzazione.

 

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8

 

Il Patrimonio dell’ente è costituito dalle quote di iscrizione dei soci, da donazioni, eredità. Legati. Sussidi, contributi e quant’altro pervenuto all’Associazione per i suoi scopi. Il patrimonio e altresì, costituito da rimborsi derivanti da convenzioni e da entrate da attività commerciale e produttiva marginale.

 

ART.  9   CONSIGLIO DIRETTIVO  

L’Associazione ha sede legale nel Comune di  Rovereto (TN).

  • Il Direttivo può mutare l’indirizzo civico.
  • L’Associazione può istituire sezioni territoriali raggruppate per unità omogena, con riferimento alle strutture ospedaliere in appresso indicate e le cui aree di pertinenza sono individuate nei Comuni dalle stesse strutture servite:

Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine, Borgo Valsugana, Tione, Trento, Rovereto, Arco.

L’associazione può anche istituire una sede operativa ed amministrativa in Provincia di Trento su delibera del Direttivo.

  • L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 a 15 consiglieri effettivi. Fa parte di diritto un rappresentante per ogni singola sezione.  Gli altri membri necessari per completare il Consiglio Direttivo saranno eletti all’assemblea dei soci, tra la totalità degli associati, con maggioranza semplice. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i soci, durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Qualora per dimissioni o altro, un membro del Consiglio Direttivo dovesse cessare dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti. In caso di assenza senza giustificato motivo per tre sedute il consigliere viene dichiarato decaduto e viene sostituito come previsto dal precedente paragrafo.
  • Il Consiglio Direttivo promuove ed organizza ogni attività dell’Associazione, amministra il patrimonio, determina la quota di iscrizione e quella annuale di partecipazione, delibera sull’ammissione e sulla esclusione dei soci, effettua tutti gli atti necessari al buon funzionamento dell’Associazione.
  • Il Consiglio Direttivo, fra i componenti, nomina a maggioranza dei presenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Responsabile Organizzativo ed il Tesoriere che formeranno la Giunta esecutiva. Qualora il Presidente sia un rappresentante di sezione nel Consiglio Direttivo, decade da tale incarico e deve essere sostituito. Il sostituito entra di diritto nel consiglio direttivo. Al Tesoriere sarà affidato il servizio di esazione e di cassa. Lo stesso cura l’attività finanziaria dell’Associazione sotto la direzione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo conferisce ad un suo componente e ad un socio dell’Associazione la funzione di responsabile e di referente delle attività di solidarietà sociale, con particolare riferimento alla gestione dell’Aiuto Alimentare, attività che rimane sotto la diretta responsabilità ed organizzazione del nominato chiamato a rispondere alla Giunta esecutiva. Tutte le cariche sociali nonché le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. Agli amministratori potranno essere rimborsate le spese incontrate per ragioni del lavoro d’ufficio. Per particolari meriti acquisiti nell’attività dell’Associazione il Consiglio Direttivo potrà proporre un Presidente onorario che può presenziare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo. Il Presidente onorario si affianca al Presidente effettivo. E’ facoltà del Direttivo avvalersi di una struttura di collaborazione convenendone il compenso nel rispetto delle norme di legge.
  • Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e dirige l’attività dell’Associazione.
  • In caso di assenza e di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente. In caso di assenza e di impedimento di entrambi le funzioni saranno svolte dal Consigliere più anziano di età.
  • L’assemblea generale dei soci è preceduta dalle singole assemblee di sezione come territorialmente definite precedentemente che eleggono i delegati all’assemblea generale in numero pari ad un delegato per ogni assemblea separata con voti corrispondenti ai soci dell’assemblea separata. Soci o frazione risultanti sul registro dei soci al 31 dicembre dell’anno precedente a dai legali rappresentanti dei soci persone giuridiche. L’assemblea generale viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato ai delegati come sopra eletti e ai rappresentanti legali almeno dieci giorni prima dell’adunanza. La sua convocazione può inoltre essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. La convocazione potrà essere effettuata anche con ogni altro mezzo idoneo ed assicurarne il ricevimento da parte degli aventi diritto (a titolo esemplificato a mezzo stampa manifesti, posta elettronica, bollettino sociale) deliberato dal Consiglio Direttivo a seconda delle circostanze e del numero e ubicazione dei soci. Annualmente l’Assemblea generale deve essere convocata dal Presidente per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; quando particolari esigenze lo richiedono entro 180 giorni.
  • L’assemblea generale si riunisce in unica convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e rappresentanti e delibera a maggioranza dei presenti. Sono valide deleghe, purché scritte, specifiche per ogni singola adunanza rilasciata da altri soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo né di altri organi di controllo. Ogni socio può rappresentare fino al massimo di tre soci.
  • L’assemblea generale nomina tra non soci e/o soci, ogni quinquennio (5 anni) l’organo di controllo, questi ultimi purché non facenti parte del Consiglio Direttivo, il cui collegio sarà presieduto da chi sia stato più votato a tale carica dai soci o, qualora gli stessi non lo fossero stato, dallo stesso collegio. L’organo di controllo ha anche le funzioni di revisore.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo, per il periodo in cui resta in carica, può eleggere un Comitato Scientifico, composto sia da associati che da non associati. Il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero un altro membro del Consiglio Direttivo da questi delegato, è componente di diritto del Comitato Scientifico. La qualifica di Consigliere è incompatibile con quella del membro del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni di consulenza, di studio e di ricerca in materia di patologie cardiovascolari secondo gli scopi ed i fini dell’Associazione ed inoltre collabora all’organizzazione di eventi e manifestazioni promosse dall’Associazione stessa per gli scopi statutari.

Art- 11

L’Assemblea generale statuirà, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, sulla liquidazione e sull’erogazione il residuo attivo netto ad organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare.

ART. 12

Le copie degli atti e delle delibere sottoscritte dal Presidente e dal segretario fanno piena fede di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento sottoscrive il Vice presidente o, in ogni caso, il Presidente dell’Assemblea.